Obbligo di nomina dell’organo di revisione: a che punto siamo?

11 Febbraio 2020 07:05

Quali le possibili conseguenze in caso di ritardato nomina dell'organo di revisione ? Allo stato attuale il forte ritardo espone le società ad eventuali sanzioni amministrative e segnalazioni al Tribunale territorialmente competente, a meno che non sia possibile giustificare tale comportamento. 
Soltanto il 27,6% delle società è in regola.

La modifica dell’art. 2477 del codice civile ha previsto l’obbligo di nominare, entro il 16 dicembre 2019, l’organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore) da parte delle società che, negli ultimi due esercizi precedenti, abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri:

a) 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;

b) 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni; 

c) 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Prima che venga eseguita la segnalazione al Tribunale territorialmente competente, perché provveda alla nomina d’ufficio dell’organo di controllo, in caso di mancato adempimento degli amministratori, le società che non hanno provveduto all’obbligo di legge, dovranno rispondere a mezzo PEC, nel termine di 20 giorni, alla richiesta di informazioni provenienti dalle rispettive Camere di Commercio, sulle motivazioni che hanno impedito tale nomina entro il 16 dicembre scorso.

Si ritiene che, fino alla segnalazione al Tribunale, ogni società possa autonomamente procedere a tale nomina, pur andando incontro a possibili sanzioni amministrative, se il ritardo non dovesse essere giustificabile.

Resterà, infine, la possibile applicazione dell’art. 2630 del codice civile, contenuto nel Titolo XI dove si tratta delle disposizioni penali in materia di società e consorzi, (soprattutto se la futura nomina avverrà su iniziativa del Tribunale).

Si tratta della norma in base alla quale la Procura della Repubblica può prendere provvedimenti nei confronti di chi, essendovi tenuto per legge o per le funzioni rivestite in una società, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, come appunto la nomina obbligatoria dell’organo di controllo.