Sanzioni pesanti per il contributo a fondo perduto

20 Giugno 2020 07:46

In questi primi giorni di presentazione dell’istanza per la richiesta di contributo a fondo perduto, un po’ su tutta la stampa specializzata si susseguono interventi volti ad evidenziare le numerose incertezzeapplicative che caratterizzano la disposizione.
Complici una norma di fattura scadente e una prima circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 15/2020, in alcuni punti discutibile e in altri lacunosa, i professionisti si trovano a dover fronteggiare numerose incognite: dagli studi associati, alle società in liquidazione, alle imprese in crisi e così via.

Se non fosse che stiamo parlando di una misura emergenziale diretta a compensare in piccola parte i danni subiti dagli operatori economici per effetto del lockdown, il suggerimento dovrebbe essere quello di attendere ulteriori approfondimenti da parte dell’Agenzia in modo da ridurre il rischio di errori.

Questo perché il quadro sanzionatorio risulta essere particolarmente pesante; l’art. 25 del DL 34/2020 richiama infatti l’art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97 relativo ai crediti inesistenti indebitamente compensati, per i quali la sanzione è dal 100% al 200%.
Quindi chi richiede un’agevolazione che poi si rivela non dovuta in tutto o in parte deve mettere in conto la restituzione del contributo indebitamente riscosso e una sanzione di un importo pari almeno al contributo stesso potenzialmente elevabile fino al doppio.

A questo si deve aggiungere che le somme derivanti dal recupero dei crediti inesistenti possono essere richieste entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito stesso, e possono, in caso di mancato pagamento, essere iscritte nei ruoli straordinari ex art. 15-bis del DPR 602/73, con integrale riscossione di imposte e sanzioni anche in presenza di ricorso.
Nel nostro caso il Fisco avrà tempo fino al 31 dicembre 2028 per controllare la corretta fruizione del contributo e quindi fino a tale data dovrà essere conservata la documentazione di supporto.