Rottamazione ter in scadenza

29 Agosto 2021 06:00

Il 31 agosto – in realtà, il 6 settembre considerando i 5 giorni di tolleranza – scade la rata di rottamazione ter originariamente prevista per maggio 2020. L’articolo 1 -sexies del Dl 73/2021, come modificato dalla legge di conversione 106/2021, ha infatti completamente riscritto il calendario per il versamento delle rate 2020 della definizione agevolata degli affidamenti all’agente della riscossione.
Al riguardo, si ricorda innanzitutto che le scadenze dell’anno scorso sono state tutte rinviate, in un primo tempo, alla fine di luglio 2021.
 

Le rate delle definizioni previste per l’anno in corso, invece, sono slittate al 30 novembre 2021.
Con la novella del decreto Sostegni bis, la ripresa dei pagamenti delle somme non versate nel 2020 è stata scaglionata nel tempo, secondo queste nuove scadenze:

a) al 2 agosto 2021 le rate di febbraio e marzo 2020;

b) al 31 agosto 2021 la rata di maggio 2020;

c) al 30 settembre 2021 la rata di luglio 2020;

d) al 2 novembre 2021 (il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi) la rata di novembre 2020. Risulta invece confermata, al momento, la scadenza del 30 novembre con riferimento a tutte le rate in origine previste in pagamento nel corso del 2021 (compresa quella che ordinariamente cade alla fine del medesimo mese di novembre). Peraltro, la previsione in esame fa salva espressamente l’applicazione dei 5 giorni di ritardo tollerato. Questo significa, in concreto, che la scadenza effettiva della rata di fine agosto è il 6 settembre – poiché il 5 settembre cade di domenica.

Il mancato pagamento

Si ricorda al riguardo che il mancato pagamento dell'importo stabilito, come pure il ritardo superiore ai 5 giorni tollerati, determinano la caducazione degli effetti della definizione agevolata, con una duplice conseguenza negativa. In primo luogo, viene ripristinato il debito iniziale, comprensivo tra l’altro di sanzioni e interessi di mora. Inoltre, è fatto divieto di dilazionare il debito residuo, con l’effetto che il debitore si trova immediatamente esposto alle azioni di recupero dell’agente della riscossione.

In proposito, si segnala che, per effetto della normativa emergenziale – articolo 13 decies, Dl 137/2020 -, è stato disposto in via eccezionale che tutti i soggetti decaduti, alla data del 31 dicembre 2019, da una qualsiasi delle definizioni agevolate dell’agente della riscossione – rottamazione 1, 2 e 3 – sono ammessi alla presentazione di una domanda di rateazione degli importi ancora dovuti. Tale previsione non è tuttavia applicabile alle decadenze che dovessero verificarsi nel corso del 2021.